
Associazione Nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
Sezione di Roma
S T A T U T O
Registrato il 16 dicembre 2016 al numero 8105/3
presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma
Sommario
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
ART. 4 – SOCI E DOMANDA DI AMMISSIONE
ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 8 – ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE
ART. 11 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA
ART. 12 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE
ART. 19 – INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE
ART. 23 – OBBLIGHI DELLA SEZIONE E COMMISSARIAMENTO
Statuto della Sezione ANAOAI di Roma
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
- È costituita in ambito provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge un’Associazione denominata “Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma” con sede a Roma in Viale Dei Gladiatori Stadio Olimpico Tribuna Tevere Ingresso 30
- la Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma è organizzazione di base territoriale costituita nell’ambito dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale propria; essa opera prevalentemente sul territorio provinciale può estendere, se espressamente autorizzata dall’Associazione nazionale, la propria operatività anche in ambito regionale ed ha una durata indeterminata.
- la denominazione la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della Sezione A.N.A.O.A.I. di Roma sono di esclusiva proprietà dell’A.N.A.O.A.I. Nazionale che ne concede l’uso alla Sezione qui costituita secondo le norme dello statuto Nazionale e dei relativi regolamenti
ART. 2 -SCOPI
- L’Associazione è apolitica senza fini di lucro e si propone le seguenti finalità, in sintonia con le norme attuative riportate nel regolamento delle associazioni e benemerite emanato dal C.O.N.I. e nello statuto e nei regolamenti dell’Associazione nazionale:
- a)promuovere sul territorio l’ideale della Maglia Azzurra intesa come simbolo dei valori olimpici sportivi e culturali dell’Italia;
- b)mantenere vivi tra gli atleti olimpici e azzurri gli incontri di solidarietà sportiva ed umana valorizzando l’ideale della Maglia Azzurra quale aspirazione massima dell’atleta;
- c)rendersi depositaria delle tradizioni dello sport olimpico ed azzurro ed esaltarne lo spirito come stile e concezione di vita;
- d)stimolare con le iniziative territoriali più idonee l’avviamento dei giovani alla pratica sportiva mettendo a disposizione di tutti gli organismi sportivi territoriali la collaborazione specifica degli atleti olimpici e azzurri d’Italia;
- e)prestare secondo le disponibilità dell’Associazione assistenza morale e materiale ai propri soci che versino in condizioni di particolare indigenza ed impegnarsi per il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine dell’agonismo;
- f)indire ed organizzare periodicamente sul territorio eventi amatoriali a carattere amichevole aventi scopi culturali di solidarietà e di promozione, comunque, senza fini di lucro;
- g)istituire ed esercitare i rapporti con il mondo della scuola per incontri e sviluppo di progetti aventi carattere di cultura sportiva e di conoscenza del valore e degli ideali dello sport.
Ulteriori fini istituzionali della Sezione sono:
- lo sviluppo e la promozione dei valori dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni;
- promuovere ed organizzare incontri stage seminari dibattiti al fine di diffondere le attività sociali;
- curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti nell’attività agonistico sportive;
- Diffondere con ogni mezzo sia audio che visivo sia cartaceo che telematico la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti;
- Promuovere viaggi incontri e scambi culturali con altre associazioni anche all’estero;
- Provvedere alla ricerca realizzazione e distribuzione di pubblicazioni edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo;
- promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali e l’organizzazione di attività didattiche per l’avvio l’aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive;
- Gestire osservandone le relative norme amministrative e fiscali bar e ritrovi sociali;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- Pubblicare giornali, riviste, bollettini, periodici, atti a divulgare i valori dello sport;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici territoriali per gestire gli impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e per collaborare per lo svolgimento di corsi manifestazioni e iniziative sportive;
- Istituire premi e borse di studio per stimolare l’impegno verso la costruzione di una cultura della solidarietà soprattutto tra i giovani e gli studenti. L’erogazione di premi e borse di studio sarà consentita solo per fini esclusivi di solidarietà sociale beneficenza e dovranno essere specificate in modo analitico, ad esempio, mediante il regolamento specifico, le modalità attuative in particolare per quanto concerne i requisiti economici nelle forme dell’erogazione l’entità e la durata. la Sezione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine per poter finanziare le proprie attività istituzionali.
- la Sezione è tenuta ad osservare e a far osservare i propri soci lo statuto dell’A.N.A.O.A.I. nazionale.
- la Sezione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza di diritti di tutti gli associati dall’attività delle cariche associative.
- è vietata la distribuzione anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi e riserve in favore di amministratori soci partecipanti lavoratori o collaboratori.
- per lo svolgimento delle suddette attività la Sezione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei soci. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. É riconosciuta la possibilità di concedere ai volontari il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata.
ART. 3 – DURATA
- l’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 4 – SOCI E DOMANDA DI AMMISSIONE
- i soci effettivi si dividono nelle seguenti tre categorie: a) fondatori; b) ordinari; c) onorari;
- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Sezione;
- Ordinari: tutti i soci aderenti alla Sezione;
- Onorari e benemeriti: coloro che contribuiscono con il loro impegno allo sviluppo delle attività della Sezione.
- hanno diritto di iscriversi quali soci effettivi la cui residenza ricade nel territorio di competenza della Sezione:
- gli atleti che abbiano partecipato alle Olimpiadi o ai giochi olimpici invernali o che abbiano indossato la maglia azzurra partecipando in rappresentanza ufficiale dell’Italia o che siano stati qualificati AZZURRI dalle rispettive Federazioni sportive, comprese le Discipline Associate riconosciute dal Coni;
- coloro che abbiano conseguito primati mondiali o continentali riconosciuti dalle Federazioni sportive internazionali;
- gli atleti che abbiano degnamente rappresentato l’Italia in competizioni sportive internazionali e che siano ammessi nell’Associazione motu proprio del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unanime;
- gli atleti che pur non rispondendo ai requisiti precedenti abbiano fatto parte ufficialmente delle rappresentanze nazionali partecipanti ai campionati mondiali ed europei di categoria giovanile di età superiore agli anni 16;
- gli atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali del CISM (Comitato Internazionale Sport Militare) nelle discipline riconosciute dal Coni;
- Possono far parte della Sezione in qualità di soci le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nel comma precedente che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità del decoro e del prestigio della Sezione, dell’Associazione Nazionale e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
- non possono far parte della Sezione coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno nonché coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico nonché coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nel loro confronti dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive, da discipline associate ed altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- tutti coloro i quali intendono far parte dell’A.N.A.O.A.I. dovranno redigere domanda su apposito modulo.
- la domanda di ammissione sarà inoltrata a cura e spese della Sezione all’Associazione Nazionale e potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Quest’ultimo procederà all’ammissione di nuovi soci dopo che la Segreteria Generale avrà provveduto alla verifica dei requisiti richiesti per far parte dell’Associazione e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. La validità e la decorrenza della qualità di socio dell’Associazione Nazionale e della Sezione verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
- in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Sezione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- la quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ART. 5 – DECADENZA DEI SOCI
1 – la qualifica di socio decade nei seguenti casi:
- a)dimissioni volontarie;
- b)esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c)radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.A.O.A.I. pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’A.N.A.O.A.I. o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d)scioglimento della Sezione come regolato dal presente Statuto. In questo caso permane il rapporto di soci con la A.N.A.O.A.I Nazionale salvo eventuale scioglimento anche di quest’ultimo;
- e)per morosità negli obblighi contributivi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di attuazione dello statuto dell’A.N.A.O.A.I. Nazionale
ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI
- Al socio che si rende responsabile di illeciti disciplinari o comunque di violazioni all’ordinamento sociale sono applicabili le seguenti sanzioni:
- a)la censura;
- b)l’ammenda;
- c)la sospensione;
- d)la radiazione.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera d) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione degli organi competenti che esamineranno l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
- Il socio radiato non può essere più ammesso.
- I soci decaduti ai sensi delle lettere c) e d) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- I soci hanno diritto a voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza nelle Assemblee Sezionali e per il tramite del Delegato nelle Assemblee Nazionali. Se in possesso dei prescritti requisiti alle cariche elettive sociali, partecipano all’attività ufficiale dell’Associazione, in base allo statuto e al regolamento di attuazione dello statuto nazionale.
- I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e i regolamenti della A.N.A.O.A.I. Nazionale il codice di comportamento sportivo istituito dal C.O.N.I. nonché le deliberazioni le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e a adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento
ART. 8 – ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE
- possono ricoprire cariche sezionali e nazionali i soci in possesso dei requisiti necessari alla presentazione delle candidature e delle cariche associative che con lo statuto del C.O.N.I. sono i seguenti:
- a)essere in possesso della cittadinanza italiana e della maggiore età;
- b)non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;
- c)non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte della stessa A.N.A.O.A.l., Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d)essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
- i termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 15 giorni prima delle Assemblee per le cariche centrali e di 7 giorni prima delle relative Assemblee per le cariche in seno alla Sezione. La proposta della candidatura deve essere inviata tramite raccomandata, posta certificata o fax nei termini previsti alla Segreteria Nazionale e a quella Sezionale, il socio dovrà dare comunicazione alla Sezione della presentazione della candidatura alle cariche nazionali.
- La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’immediata decadenza della carica.
- È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell’Associazione.
- Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., Federazioni sportive o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
ART. 9 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea Sezionale
- Il Consiglio Sezionale;
- Il Presidente Sezionale;
- Il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall’Assemblea.
ART. 10 – ASSEMBLEA SEZIONALE
- Per l’Assemblea sezionale valgono in quanto applicabili le disposizioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione dell’Assemblea nazionale.
- L’Assemblea sezionale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
- A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi + 1 dei Consiglieri Sezionali o da almeno due terzi +1 degli associati con diritto di voto appartenenti alla Sezione, deve essere indetta l’Assemblea sezionale in sessione straordinaria.
- L’Assemblea quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L’Assemblea sezionale ordinaria:
- Elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio sezionale e il revisore, se previsto;
- vota annualmente il rendiconto economico finanziario della Sezione ed elegge i delegati all’Assemblea Nazionale nel numero previsto. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Sezione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della Sezione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea straordinaria.
- l’Assemblea sezionale e straordinaria:
- Oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del giorno provvederà in caso di decadenza anticipata del Consiglio sezionale a ricostituire l’intero organo ed eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo la procedura prevista per l’integrazione del Consiglio Direttivo nazionale. L’Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sulla seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi diritti reali immobiliari; scioglimento della Sezione, modalità di liquidazione.
- Il diritto di partecipare alle Assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.
- Intervengono senza diritto al voto:
Il Presidente ed i componenti del Consiglio sezionale e/o Nazionale nonché il Revisore, se previsti; i candidati alle cariche sezionali nelle sole assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente della Sezione provinciale.
- Qualora l’Assemblea sezionale non approvi il rendiconto economico finanziario si origina immediatamente la decadenza del Presidente e del Consiglio sezionale.
10.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
11.L’Assemblea nomina un Segretario e se necessario uno o più scrutatori nelle assemblee con funzioni elettive; in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.
12.Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
13.Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio sezionale a garantirne la massima diffusione.
14.Le delibere assunte dalle Assemblee Sezionali per le elezioni dei propri organi devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nazionale. Quest’ultimo decide altresì su eventuali ricorsi.
15.Il Consiglio sezionale verifica delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto contro l’operato del Consiglio sezionale è ammesso reclamo all’Assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 11 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA
- l’Assemblea sezionale è costituita dai soci aventi diritto a voto nella Sezione in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento dell’Assemblea stessa.
- È indetta dal Consiglio sezionale ed è convocata dal Presidente sezionale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma fax e pubblicazione sul sito Internet ufficiale purché almeno 15 giorni prima del giorno di effettuazione, a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza di ricezione a tutti gli aventi diritto al voto della Sezione; della stessa deve essere data notizia alla Segreteria Generale nazionale.
- L’Assemblea sezionale può essere ordinaria o straordinaria. l’Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi entro il mese di ottobre del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo anno delle celebrazioni delle Olimpiadi estive.
- L’Assemblea sezionale ordinaria per l’approvazione del rendiconto economico finanziario della Sezione deve svolgersi entro il 31 marzo di ciascun anno. Dopo l’approvazione viene trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale A.N.A.O.A.I. La stessa Assemblea provvede altresì a votare i delegati per l’Assemblea Nazionale nella misura di un delegato ogni 40 associati aventi diritto al voto; per ogni frazione uguale o superiore a 21 viene eletto un’ulteriore delegato. a ciascun associato e attribuito un voto nell’Assemblea sezionale non delegabile la morosità derivata dal mancato pagamento della quota annuale preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
ART. 12 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
ART. 13 – CONSIGLIO SEZIONALE
- Sono attribuzioni del Consiglio sezionale:
- a)l’attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dei valori dello sport delle attività scientifiche culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
- b)L’organizzazione di manifestazioni ed eventi agonistici amatoriali a carattere amichevole aventi scopi di solidarietà e di promozione, comunque, senza fini di lucro di propria iniziativa o su mandato del Presidente nazionale;
- c)il coordinamento delle iniziative dei soci;
- d)la cura delle procedure per il tesseramento dei soci nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento nazionale;
- e)Il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
- f)Tenere i contatti con gli Enti Pubblici Territoriali nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell’area dello sport e del tempo libero (C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, etc.) per ottenere tutto il supporto e l’appoggio possibile nell’organizzazione delle diverse attività istituzionali;
- g)acquisire le domande di ammissione dei soci da inviare alla A.N.A.O.A.I. nazionale;
- h)redigere il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- i)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
- j)attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
- k)decidere l’importo delle quote suppletive per determinati servizi specifici;
2) il Consiglio sezionale è composto da un Presidente e da un numero di consiglieri in rappresentanza degli associati variabile da due a sei. il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di associati alla Sezione nell’anno olimpico di riferimento: due componenti per le province con un numero di soci fino a 40; quattro da 41 a 200, sei oltre 200. Ad esso partecipa anche il Revisore Legale se previsto.
3) il Presidente sezionale i Consiglieri Sezionali ed il revisore legale vengono eletti dall’Assemblea sezionale. Durano in carica per tutto il quadriennio olimpico salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimenti definitivi. Per l’ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio sezionale nonché per quanto altro non previsto nel presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell’ambito del Consiglio Direttivo nazionale.
4) il Consiglio sezionale nomina al proprio interno su proposta del Presidente il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al consiglio ma in tal caso questi non ha diritto di voto.
5) I Consiglieri Sezionali che salvo casi di forza maggiore non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive decadono automaticamente. L’assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.
6) il Consiglio sezionale deve riunirsi almeno quattro volte l’anno. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole di almeno la metà +1 dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di che presiede la riunione.
7) E’ facoltà del Presidente sezionale invitare alle riunioni tecnici ed esperti.
8) il Consiglio sezionale ha il compito di approvare il preventivo di spesa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario esaminato dal revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all’Assemblea.
9) dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
10) il Consiglio sezionale è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dei tre quarti dei componenti con preavviso di almeno otto giorni
11) le deliberazioni del Consiglio sezionale sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12) le deliberazioni del Consiglio sezionale devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio sezionale atte a garantirne la massima diffusione.
ART. 14 – DECADENZA
- nel corso del periodo intercorrente tra la decadenza degli organi della Sezione e l’immissione dei nuovi eletti (cosiddetta prorogatio) la competenza degli organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l’Assemblea straordinaria.
- nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente oltre a questi decade immediatamente il Consiglio. Il Vicepresidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria. il Consiglio sezionale resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Vicepresidente.
- in caso di impedimento temporaneo del Presidente sarà il Vicepresidente ad esercitarne le funzioni.
- nel caso di dimissioni contemporanee della metà +1 dei consiglieri si avrà la decadenza immediata del Consiglio Sezionale e del Presidente cui spetterà l’ordinaria amministrazione e la convocazione dell’Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà avvenire nel termine massimo di 90 giorni. Per dimissioni contemporanee si intendono quelle presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.
- Tutti gli organi elettivi in qualsiasi momento eletti decadono al termine del quadriennio olimpico.
- Decadono dalla carica i Componenti degli organi elettivi che non partecipano a tre riunioni consecutive salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa comunicata e motivata per iscritto.
- Le dimissioni che originano la decadenza degli organi di cui al presente articolo sono irrevocabili.
ART. 15 IL PRESIDENTE
- Il Presidente del Consiglio sezionale è eletto dall’Assemblea sezionale, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile. Esso ha la legale rappresentanza della Sezione A.N.A.O.A.I
- Rappresenta l’A.N.A.O.A.I. Nazionale ai soli fini sportivi e non legali e la Sezione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio sezionale e nei termini e casi stabiliti convoca l’Assemblea Nazionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.
- è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.
- nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento di attuazione dello statuto per il Presidente nazionale.
ART. 16 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
ART. 17 – IL SEGRETARIO
Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio sezionale, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro verbale delle assemblee del Consiglio sezionale nonché del libro dei soci. In caso di impedimento le funzioni di Segretario possono essere svolte in maniera provvisoria da componenti della Sezione.
ART. 18 – REVISORE LEGALE
- Il Revisore (se previsto) è l’organo di controllo amministrativo della Sezione eletto dall’Assemblea anche tra non soci, tra gli iscritti nel registro dei Revisori;
- vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione può procedere ad ispezioni e controlli. Almeno ogni tre mesi accerta la consistenza di cassa; certifica la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati di gestione e redige una relazione che accompagna il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- Il Revisore dura in carica per il quadriennio olimpico ed è rieleggibile.
- L’Assemblea su indicazione del Consiglio sezionale può deliberare un compenso per la carica del Revisore.
ART. 19 – INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE
- La carica di Presidente e di Consigliere sezionale è incompatibile con tutte le cariche nell’ambito A.N.A.O.A.I. nazionale.
- Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di conflitto di interessi per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati nominati
- Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il diretto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal presente articolo l’interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che l’opzione sia avvenuta l’interessato decadrà dalla carica verificatasi per ultima in ordine di tempo.
ART. 20 – IL RENDICONTO
- Il rendiconto dell’Associazione redatto dal Consiglio sezionale sottoposto all’approvazione Assembleare deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria della Sezione.
- Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico finanziaria della Sezione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
ART. 21 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 22 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
- Dalla quota di tesseramento di competenza stabilita annualmente dalla A.N.A.O.A.I. Nazionale versata dai soci;
- Dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio sezionale ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene mobile ed immobile che sia pervenuto alla Sezione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- Dai proventi della propria attività che il Consiglio sezionale abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- Dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali tra le quali rientrano le quote associative e integrative corrisposte dai soci;
- Da eventuali oblazioni elargizioni ed erogazioni liberali con sovvenzioni da parte dei soci fondatori nonché dei soggetti pubblici e privati non espressamente finalizzate all’incremento del patrimonio;
- con ogni altro tipo di entrata o acquisizione comprese quelle di organizzazione in proprio e per conto terzi avente scopi di beneficenza e solidarietà.
- Eventuali avanzi di gestione, fondi riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzate per il raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 23 – OBBLIGHI DELLA SEZIONE E COMMISSARIAMENTO
- La Sezione ha l’obbligo di inviare nei tempi previsti dalla A.N.A.O.A.I. Nazionale la modulistica di tesseramento anche online; versare alle scadenze previste per il tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale; copia delle convocazioni dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario entro il 10 Aprile di ogni anno approvato dalla stessa nonché a ogni quadriennio le cariche sociali elette e ogni variazione che intervenga nel corso del quadriennio .
- La Sezione consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione e attenzione secondo le disposizioni dell’Associazione Nazionale sul modello della segreteria nazionale.
- In presenza di:
- gravi e documentate inefficienze gestionali;
- gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari,
- mancato funzionamento degli organi;
- omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- omessa approvazione e trasmissione dello statuto;
- gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
- numero dei soci inferiori a 20
la Sezione può essere commissariata.
- Il commissariamento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale A.N.A.O.A.I su proposta del Presidente nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento il nome del commissario e i poteri assegnatigli. Il commissario risponde all’organismo che lo ha nominato.
- Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti nazionali assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti la Sezione commissariata.
- Il commissariamento non può essere superiore a tre mesi. Entro tale termine deve essere convocata l’Assemblea della struttura commissariata.
- Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri nazionali che decide entro 30 giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione sia in prima sia in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto con l’esclusione delle deleghe.
- In caso di scioglimento per qualsiasi causa i beni patrimoniali si trasferiscono all’Associazione Nazionale ove anche tale trasferimento non sia possibile sempre in caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 25 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto ivi incluse le disposizioni in materia di incompatibilità, di clausola compromissoria e di commissariamento della Sezione si fa riferimento alle norme regolamentari e statutarie dell’A.N.A.O.A.I. Nazionale e in subordine alle norme del Codice civile.
Le norme statutarie o regolamentari in contrasto con i principi espressi dallo statuto o dai regolamenti nazionali sono disapplicate e si fa il luogo all’applicazione in via sostitutiva delle disposizioni nazionali sino a adeguamento della normativa interna.
Registrato il 16 dicembre 2016 al numero 8105/3
presso Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma